Riutilizzo di rifiuti
Nel diritto francese (art. L541-1-1 del Codice dell’ambiente), qualsiasi operazione con cui sostanze, materiali o prodotti divenuti rifiuti sono utilizzati di nuovo dopo una preparazione per il riutilizzo (controllo, pulizia, riparazione). Il diritto francese la distingue dal «réemploi», che riguarda beni mai divenuti rifiuti.
Vedi anche: Riutilizzo
Fonte di riferimento: www.legifrance.gouv.fr
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