Riutilizzo
Nel diritto francese (art. L541-1-1 del Codice dell’ambiente), qualsiasi operazione con cui sostanze, materiali o prodotti che non sono rifiuti sono utilizzati di nuovo per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti: donazione, vendita di seconda mano, imballaggi riutilizzabili su cauzione. Prolunga la durata d’uso senza che il bene diventi un rifiuto.
Vedi anche: Riutilizzo di rifiuti
Fonte di riferimento: www.legifrance.gouv.fr
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